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Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche

negli edifici privati - Regione Sardegna

 

DESTINATARI:
I destinatari del procedimento sono i comuni
I beneficiari finali del contributo sono i privati

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REQUISITI:
I cittadini che fanno richiesta del contributo ai comuni devono:
-essere in condizione di invalidità - si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali che abbiano difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla competente ASL;
-essere domiciliate nell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere;
-avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;
- non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere;

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DOCUMENTAZIONE

Entro il 1° marzo di ogni anno, il privato deve presentare al comune, in cui le opere di abbattimento delle barriere architettoniche devono essere effettuate, la seguente documentazione:

- domanda in bollo secondo lo schema di domanda predisposto dall'Assessorato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- certificato medico
- in caso di invalidità totale: certificato USL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione
- autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona.

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COSTO

Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta fino a € 2.582,28; è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta da € 2582,29 ad € 12.911,42; è aumentato di un ulteriore 5% della spesa effettivamente sostenuta da € 12.911,43 a € 51.645,68.
Modalità o descrizione:
L'Assessorato dei Lavori pubblici eroga contributi ai Comuni per la realizzazione, da parte dei privati, di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza dei portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.



Non sono ammissibili a contributo:

- gli interventi in alloggi non esistenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 13 del 1989.
- la realizzazione di nuovi alloggi
- gli interventi in alloggi di Edilizia residenziale pubblica (AREA Ex IACP)
- le opere eseguite prima della presentazione della domanda



 

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