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Bonus Riqualificazione Energetica. 

 

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)

  • l’installazione di pannelli solari;

  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.


Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anchese titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  •  le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

  • le associazioni tra professionisti

  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

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Le aliquote in detrazione in 10 rate (una per ogni anno) a seconda dei casi variano dal 50% - 60% - 65% - 70% - 75% 

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FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

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L'art. 121 del D.L. 34/2020 ha introdotto tre diversi modi di fruizione del credito d'imposta:

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  1. Cessione del credito fiscale maturato all'impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi come sconto in fattura anche parziale;

  2. Cessione del credito a istituti di credito (banche etc,) in cambio del corrispettivo di spesa per la realizzazione dei lavori;

 

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SCADENZA: 31 DICEMBRE 2021

 

 

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