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Ristrutturazione Edilizia - Detrazioni 50%


Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012, al 31 dicembre 2013)
la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.


1I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti.:

  1.  manutenzione straordinaria; 

  2. restauro e risanamento conservativo

  3. ristrutturazione edilizia;

  4. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

  5. Interventi necessari all' eliminazione delle barriere architettoniche

  6. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

  7. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;

  8. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;

  9. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica

  10. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;

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ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; 

  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; 

  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71); 

  • le spese per l’acquisto dei materiali; 

  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; 

  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; 

  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori ;

  • gli oneri di urbanizzazione;

  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

 

Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.


SCADENZA : 31 DICEMBRE 2021

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